La Direttiva Europea 2012/27 (EED) definisce l’EPC come: “contratti  di rendimento energetico”, accordi contrattuali tra il beneficiario e il fornitore di una misura di miglioramento dell’efficienza energetica , verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, laddove siano erogati investimenti (lavori, forniture o servizi) nell’ambito della misura in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari.

Il contratto di rendimento energetico (o secondo la terminologia anglosassone Energy Performance Contract – EPC) è un accordo contrattuale con il quale una ESCO si obbliga al compimento di una serie di servizi e di interventi volti alla riqualificazione e al miglioramento dell’efficienza di un sistema energetico di proprietà di altro soggetto (beneficiario), in cui i pagamenti, a fronte degli investimenti in siffatta misura, sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente.

La peculiarità del meccanismo contrattuale descritto sta nel fatto che la ESCO viene remunerata sulla base dei risultati effettivi che il cliente consegue attraverso l’implementazione e l’ammodernamento della tecnologia, degli impianti e delle strutture esistenti.

In relazione alla ripartizione dei rischi, alla copertura del finanziamento ed alla remunerazione della ESCO, gli interventi di prestazione energetica possono dar luogo a differenti tipologie di contratti di rendimento energetici (EPC).